Art. 12.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 275, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Le misure interdittive e le misure del divieto di dimora, dell'obbligo di dimora e degli arresti domiciliari possono essere disposte anche congiuntamente»;

          b) all'articolo 308, comma 2, le parole: «due mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

          c) all'articolo 325, il comma 1 è abrogato.

 

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