1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le misure interdittive e le misure del divieto di dimora, dell'obbligo di dimora e degli arresti domiciliari possono essere disposte anche congiuntamente»;
b) all'articolo 308, comma 2, le parole: «due mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
c) all'articolo 325, il comma 1 è abrogato.